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Dichiarazione dei redditi: detrazione interessi passivi e oneri accessori sui mutui, istruzioni per i rimborsi

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Maggio 21, 2021
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Dal 19 maggio per chiunque abbia stipulato un mutuo di acquisto, ristrutturazione o costruzione di prima casa è possibile detrarre gli interessi passivi e oneri accessori in sede di dichiarazione dei redditi, sia che si utilizzi il Modello 730 che il Modello Unico.

Per quanto concerne gli oneri passivi è possibile detrarre gli interessi relativi a:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’ abitazione principale (rigo E7, codice 7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
  • In detrazione è possibile portare un importo massimo di 4.000 euro, eccetto che si tratti di mutui la cui stipula è antecedente al 1993.
  • In questa eventualità, sempre che il finanziamento si riferisca all’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 e rimasto tale negli anni successivi, è possibile portare a detrazione 4.000 euro per ciascun intestatario. Una quota che si riduce ad un massimo di 2065 euro per ciascun intestatario se nel corso dell’anno l’immobile ha perso la sua connotazione di abitazione principale.

La detrazione va suddivisa equamente tra tutti i contestatari della casa e del mutuo, se ce ne sono, ed è possibile applicarla anche al contribuente che accende il mutuo e acquista la casa, anche se quest’ultima non viene adibita a sua abitazione principale ma ad abitarci è un familiare, un figlio ad esempio.

Nel caso uno dei coniugi sia a carico dell’altro, colui che effettua la dichiarazione dei redditi potrà detrarre il 100% delle quote di interessi passivi detraibili.

Per quanto riguarda le seconde case, la detrazione degli interessi passivi sul mutuo, è possibile per contratti stipulati prima del 1993, con limite di 2065 euro per intestatario.

Nel caso in cui l’accensione del mutuo concerna la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, gli interessi passivi si possono detrarre dal modello 730/2021 secondo diverse modalità a seconda dell’anno in cui sono stati stretti i contratti. In caso di contratto stretto prima del 1997, si possono detrarre al 19% i finanziamenti per ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti per un importo massimo di 2.582 euro. Se invece si tratta di mutui posteriori al 1998, fermo restando per quanto previsto per l’altra tipologia, è possibile includere anche i mutui accesi per costruzione.

Entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di mutuo, è possibile detrarre anche oneri acessori alla stipula.

Questi ultimi, come di legge su Altroconsumo, comprendono:

  • per mutui stipulati in ECU o in altra valuta, le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta (ad esempio, un mutuo indicizzato al franco svizzero, in cui la quota mensile cambia in base al tasso d’interesse e al rapporto franco svizzero/euro);
  • la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione (costi di mediazione);
  • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
  • i costi di preammortamento;
  • le spese di istruttoria;
  • le spese di perizia tecnica;
  • le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Quello che occorre verificare, nell’eventualità in cui il notaio rilasci una fattura unica per la compravendita dell’immobile e per l’accensione del mutuo, è che le due voci di spesa sia indicate distintamente.

L’importanza risiede nel fatto che ad essere detraibili sono soltanto le spese sostenute per l’accensione del mutuo e non anche l’esborso funzionale alla compravendita; la mancata distinzione potrebbe invalidare la possibilità di detrazione.

Se invece il notaio rilascia due fatture, occorre procedere con l’inserimento in dichiarazione soltanto di quella relativa all’accensione del mutuo.

Sempre Altroconsumo consiglia, sempre che si abbia la possibilità di scegliere il periodo in cui rogitare, di farlo nella seconda metà dell’anno perché il limite di spesa massima concessa viene facilmente coperto con gli interessi. Nei primi anni di ammortamento, infatti, la quota interessi è particolarmente alta. In questa maniera, andando a ridurre la quota di interessi detraibile nell’anno, si riesce ad inserire anche le spese del notaio che viceversa andrebbero perse.

Montanaro Group

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