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Detrazione per l’acquisto del box auto 2023, i chiarimenti del Fisco sui metodi di pagamento

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Novembre 16, 2023
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Il Fisco ha offerto alcuni chiarimenti circa la detrazione per l’acquisto del box auto 2023, spiegando in particolare quali sono le condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazioni fiscale e quali sono i metodi di pagamento idonei. 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che, se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla legge, “in caso di versamento di acconti per l’acquisto di un box auto (pertinenziale ad un’unità abitativa di proprietà del contribuente) la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa”.

Ma ci sono delle condizioni da rispettare:

Il Fisco ha evidenziato che per la fruizione del beneficio è prevista l’effettuazione del pagamento mediante l’apposito bonifico dedicato. Ma, come sottolineato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/2023, “è possibile usufruire della detrazione anche quando il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico”, a patto che il pagamento avvenga in presenza del notaio e il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate , la detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Le condizioni da rispettare per poter ottenere l’agevolazione sono:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori 

In caso di vendita del box pertinenziale, per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione nell’atto, l’acquirente del box può usufruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

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