Differenze tra diritto di abitazione, locazione e usufrutto
Quando si parla di abitazione, spesso si fa riferimento al domicilio o alla residenza di una persona, ma nel caso del diritto di abitazione la legge intende riferirsi a tutt’altro concetto. Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di vivere, a tempo determinato, in un immobile di proprietà altrui. Il titolare di tale diritto può occupare e utilizzare l’abitazione per le proprie esigenze e quelle della sua famiglia. Tale limite non deve essere inteso in senso quantitativo, individuando la parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma in senso qualitativo ossia come divieto di utilizzo della casa in modo diverso dall’abitazione diretta. Il diritto di abitazione è costituito solo a favore di persone fisiche e la sua costituzione può avvenire per varie ragioni e può derivare anche dalla legge, da una sentenza del giudice e da usucapione. Il diritto di abitazione ha natura temporanea e cessa per morte del titolare, prescrizione, consolidazione, perimento del bene, rinuncia del titolare, scadenza del termine indicato nell’atto costitutivo. Il titolare del diritto di abitazione ha alcuni obblighi: deve rispettare la destinazione economica del bene; deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene; deve restituire l’immobile al proprietario nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui l’ha ricevuto; non deve cedere o locare l’immobile; deve provvedere alle riparazioni ordinarie; deve provvedere al pagamento delle tasse sull’immobile. Il diritto di abitazione si distingue dalla locazione in quanto quest’ultima non è un diritto reale. Di fatto, il suo oggetto non è un bene ma una prestazione del locatore, che coincide con la concessione del pacifico godimento dell’immobile Il diritto di abitazione, inoltre, non può mai essere ceduto a terzi, mentre la locazione prevede questa possibilità. Il diritto di abitazione si distingue anche dall’usufrutto. Diversamente da quanto accade per quest’ultimo, infatti, la legge stabilisce che il titolare del diritto di abitazione può servirsi della casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia e che il diritto di abitazione non può essere ceduto o dato in locazione. II titolare del diritto di abitazione, prima di esercitare tale diritto, deve tuttavia prestare una cauzione, a meno che non sia stato dispensato dal proprietario o dal contratto. Se non presta idonea garanzia non può entrare nell’immobile. Deve inoltre redigere l’inventario dei beni mobili presenti nell’appartamento oggetto del diritto di abitazione e descrivere lo stato in cui si trovano gli immobili sostenendo le relative spese. Se manca l’inventario il proprietario può richiedere l’intervento giudiziale. Da sottolineare, inoltre, come siano fermamente vietati gli atti con i quali il diritto di abitazione venga venduto o donato a terzi e gli atti con cui il titolare si limiti ad attribuire a terzi il godimento del diritto, preservandone la titolarità.
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