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L’imposta sostitutiva

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Gennaio 13, 2021
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Dal 1973 esiste un’imposta che si applica a tutti i mutui. Si tratta dell’imposta sostitutiva, che in Italia viene di fatto applicata a tutti i tipi di finanziamento che abbiano una durata superiore ai 18 mesi. Questa imposta deve essere pagata da colui che riceve il finanziamento, sebbene sia la banca o la società finanziaria che concede il prestito a versarla all’erario. Dopo l’erogazione della somma richiesta, infatti, viene trattenuta una percentuale; questa sarà poi versata al fisco dall’istituto finanziatore che agisce in qualità di sostituto d’imposta. Quando si parla dell’acquisto di un immobile destinato all’uso abitativo che beneficia delle agevolazioni previste per la prima casa, l’imposta ammonta allo 0,25% della somma finanziata. Negli altri casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 2%. Tuttavia, non è sufficiente che l’immobile costituisca la prima casa per la persona che richiede il mutuo; occorre rispettare tutti i criteri per le agevolazioni sull’acquisto dell’abitazione principale: il trasferimento della residenza, la categoria catastale dell’immobile ed il possesso di diritti reali su altri immobili. La percentuale va applicata sul totale della somma richiesta. Questa va divisa per 100 e moltiplicata per 2, nel caso si tratti di un mutuo standard, oppure divisa per 100 e moltiplicata per 0,25 qualora vi siano i presupposti per ricevere l’agevolazione “prima casa”. Ad esempio, per un mutuo del valore di 80.000 euro finalizzato all’acquisto di una seconda casa, l’imposta ammonterà a 80.000/100 x 2, cioè 600 euro. La banca li verserà all’erario ed erogherà al cliente 78.400 euro. Per un mutuo del valore di 80.000 euro finalizzato all’acquisto di una prima casa, secondo i criteri previsti dalla legge finanziaria, l’imposta ammonterà a 80.000/100 x 0,25, cioè 200 euro. La banca li verserà all’erario ed erogherà al cliente 79.800 euro. Quando non si parla di abitazioni, l’imposta sostitutiva è invece sempre pari allo 0,25%. Questo vale, ad esempio, per i prestiti personali concessi per l’acquisto di un’automobile o di altri beni. La stessa aliquota è prevista anche per i finanziamenti finalizzati all’acquisto di terreni ed immobili ad uso commerciale. L’applicazione dell’imposta sostitutiva è alternativa al regime fiscale ordinario e comporta l’esenzione dal pagamento di altri adempimenti, quali le imposte ipotecarie, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte catastali e le tasse sulle concessioni governative.

Montanaro Group

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