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Successione legittima e testamentaria, le differenze

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Maggio 26, 2021
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Nel momento in cui una persona viene a mancare, il suo patrimonio è soggetto ai meccanismi della successione ereditaria. Un istituto giuridico che consente a un soggetto di subentrare al defunto (de cuius) nella titolarità di uno o più diritti. Essa mira ad assicurare la continuità nei rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto.

Nel nostro ordinamento la Successione Ereditaria è disciplinata dal libro II° del Codice Civile, intitolato ” Delle Successioni “, diviso in cinque titoli, dei quali gli ultimi due riguardano la divisione ereditaria e le donazioni.

Titolo I – Delle successioni (Artt. 456-564)
Titolo II – Delle successioni legittime (Artt. 565-586)
Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712)
Titolo IV – Della divisione (Artt. 713-768)
Titolo V – Delle donazioni (Artt. 769-809)

Esistono tre differenti tipologie di successione: legittima, necessaria e testamentaria e, al fine di comprenderne le differenze, occorre procedere ad una premessa.

La successione può essere distinta in due tipologie:

  • a titolo universale – il successore, detto erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del cuius, in parte o per intero, acquisendone diritti e obblighi;
  • a titolo particolare – il successore, detto legatario, subentra solo in determinati rapporti patrimoniali decisi dal defunto.

Questa distinzione tra le due successioni ereditarie è essenziale al fine di comprendere un aspetto molto importante. Mentre l’erede è tale e subentra in tutti i rapporti trasmissibili, compresi eventuali debiti, soltanto in virtù dell’accettazione dell’eredità; il legatario acquisisce in maniera automatica esclusivamente il vantaggio dall’attribuzione patrimoniale e non è tenuto al pagamento di debiti e/o gravami. Nell’eventualità in cui se ne facesse previsione all’interno del testamento, potrebbe essere tenuto al compimento di una determinata prestazione per conseguire la titolarità di quanto lasciato dal defunto.

Fatta questa premessa chiarificatrice, la successione ereditaria prevede il trasferimento dei diritti patrimoniali secondo quanto stabilito dal Codice Civile italiano o in base alle volontà del de cuius.

La distinzione essenziale tra le due tipologie di successione risiede nel fatto che la successione legittima ha una natura suppletiva od anche residuale rispetto a quella testamentaria e che se ne fa ricorso in assenza di disposizioni testamentarie oppure nell’eventualità in cui il testamento sia stato annullato o sia stato dichiarato nullo, o ancora qualora il de cuius abbia provveduto alla redazione del testamento ma le disposizioni testamentarie riguardino soltanto una parte dei suoi beni.

Proprio per quest’ultima ipotesi si definisce “residuale”, perché può concorrere con la successione testamentaria, laddove questa sia deficitaria.

Esistono dei soggetti successibili che hanno diritto di partecipare alla legittima come previsto dall’articolo 565 del Codice Civile. Sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, altri parenti entro il sesto grado, e infine lo Stato.

La successione legittima ha dunque titolo nella Legge, spetta al legislatore prevedere i criteri sulla base dei quali verrà suddiviso il patrimonio del de cuius (defunto).

La successione testamentaria ha invece luogo quando il defunto ha provveduto in vita e nel pieno delle proprie facoltà mentali e cognitive, alla redazione del testamento disponendo del proprio patrimonio per il periodo successivo alla sua morte.

Il testamento di norma contiene disposizioni patrimoniali, ossia il suo autore stabilisce la sorte, la destinazione dei propri beni mobili e immobili, ma può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale come ad esempio una prescrizione di ordine morale. Si tratta di un atto unico, che può contenere varie disposizioni o espressioni delle proprie, ultime volontà, che il testatore può modificare o sostituire nel corso della sua vita.

La legge tutela la posizione dei parenti più stretti del defunto detti legittimari: coniuge, discendenti o ascendenti facendo previsione di una quota di patrimonio, detta legittima o quota di riserva cui essi hanno diritto.

Si parla in questa fattispecie di successione necessaria, tale perché è riservata in maniera inderogabile e necessaria ai congiunti, anche nell’eventualità in cui il testamento disponga diversamente.

Se ne desume che, in fase di successione testamentaria, è possibile disporre del proprio patrimonio non per l’intero ma in parte, in relazione a quella che viene detta  quota disponibile.

Chiunque può procedere alla redazione di un testamento allo scopo di disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo al decesso, a patto che si sia raggiunta la maggiore età e ci si trovi in una condizione di idoneità cognitiva e intellettuale.

In Italia, c’è da dire, esiste poco la cultura del passaggio di generazione così come risulta essere scarsa la conoscenza della differenza tra le tipologie di successione come anche degli oneri fiscali e degli adempimenti a carico degli eredi, di cui si parlerà.

Una pianificazione successoria efficace va a scongiurare eventuali liti ereditate, consente di ottimizzare la fiscalità accessoria come anche di evitare problemi di passaggio generazionale che si verificano specie quando si tratta di grandi patrimoni o aziende.

Montanaro Group

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