IMU 2021, cosa è cambiato?
Oggi scade il termine fissato per il versamento dell’acconto dell’imposta, vediamo cosa è cambiato per i pagamenti rispetto allo scorso anno.
In quanto alle scadenze, esse sono rimaste invariate, appunto 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il versamento della seconda rata; come pure invariate sono le modalità per effettuare il pagamento.
Anche quest’anno sarà possibile provvedere al versamento dell’imposta per via telematica sia attraverso il sito della propria banca oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del modello F24 fornito dall’Ente in versione editabile.
A pagare l’Imu 2021 sono i proprietari di prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad eccezione dagli immobili esenti per la legge di bilancio 2021 e il decreto sostegni. In ragione dell’emergenza Covid sono infatti esentati dal versamento della prima rata particolari categorie di soggetti che siano in possesso di alcuni requisiti.
Non dovranno pagare l’Imu 2021 i destinatari dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni (ossia i titolari di partiva Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario), i proprietari di immobili in cui vengono svolte attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e allo spettacolo, i proprietari d’immobili colpiti da sisma.
All’interno della Legge di Bilancio 2020 si fa previsione, inoltre, di una riduzione del 50% sull’Imu annuale per i titolari di pensione non residenti in Italia ed anche di un’aliquota agevolata per i proprietari che abbiano locato il loro immobile con contratti a canone concordato.
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso e ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto. La base imponibile si calcola partendo dalla rendita catastale del fabbricato, incrementandola del 5% e moltiplicandola per il coefficiente attribuito alla specifica categoria catastale dell’immobile.
Nel caso di mancato pagamento entro la data del 16 giugno sono previste delle sanzioni e la possibilità di provvedere al versamento dell’imposta e dunque alla regolarizzazione dei pagamenti oltre il termine mediante “ravvedimento operoso”.
Pagando una maggiorazione dell’importo dovuto, che si concretizza in sanzioni e interessi, il contribuente può versare le imposte dovute senza incorrere in provvedimenti forzosi. Sanzioni e interessi che vengono calcolati sulla base delle percentuali che variano a seconda dei giorni di mora da parte del contribuente.
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