Gazebo in condominio: quali permessi servono ?
La maggior parte dei gazebo non rappresentano costruzioni vere e proprie. Sono delle strutture precarie, destinate a soddisfare esigenze temporanee e circoscritte nel tempo. Per questo motivo non necessitano di permesso di costruire.Per strutture con caratteristiche di stabilità, invece, è richiesto il titolo edilizio. Ad esempio, si è affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è dunque necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.
Installare un gazebo in condominio: le regole da seguire
Sia in caso di realizzazione di un gazebo sul proprio terrazzo, che nel giardino condominiale, è necessario dare una preventiva comunicazione, mezzo raccomandata, al proprio amministratore, in quanto la realizzazione di tale opera potrebbe modificare la destinazione d’uso di determinate parti comuni, pregiudicare il pari uso del bene comune che va garantito agli altri condomini, o alterare l’estetica complessiva dell’edificio condominiale.
Inoltre, l’installazione di questi manufatti non sempre è libera da vincoli o disposizioni di legge.
Normalmente, una qualsiasi opera edilizia che comporti la realizzazione di una volumetria, è sottoposta alla concessione di un Permesso di costruire o alla presentazione di una DIA (oggi SCIA). Anche nel caso di una struttura precaria, essendo comunque poggiata sul terreno, necessità di autorizzazione.
Lastrico solare
Il lastrico solare è di norma un bene comune. In alcuni casi, però, il lastrico, anziché essere di proprietà comune di tutti i condomini, appartiene soltanto ad alcuni (o ad uno) dei condomini.
In generale, possiamo individuare alcuni limiti all’uso del lastrico, da parte del proprietario esclusivo:
- tutte le opere poste in essere dal singolo condomino non devono essere contrarie alle norme previste dal regolamento condominiale;
- il proprietario esclusivo non può arrecare pregiudizio alla funzione di copertura cui la terrazza, o il lastrico solare, assolve;
- Il proprietario esclusivo del lastrico solare non può compiere alcun atto di godimento, o di modificazione del suo bene che possa pregiudicare la sicurezza dell’edificio.
- Occorre garantire il diritto al pari uso per gli altri condomini e la destinazione del bene comune
Gazebo in cortile o in giardino
Le stesse considerazioni valgono anche per i gazebo realizzati nel cortile o nel giardino del condominio. Anche in questo caso parliamo di parti comuni a tutti i condomini. Ciascuno ne può fare l’uso che vuole a condizione che rispetti due limiti:
- non può occupare tanto spazio da impedire il paritetico uso della cosa comune da parte degli altri condomini (tutti devono cioè poter usufruire, se non proprio dello stesso spazio occupato in quel momento dal condomino, di uno spazio simile per i propri e differenti scopi);
- non può alterare la destinazione dell’area che le è stata impressa dal costruttore (ad esempio, un giardino non può diventare parcheggio di auto).
