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La Manovra sulla tassa di successione: cosa cambia

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Aprile 18, 2024
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La nuova Manovra sulla tassa di successione ha introdotto una grande novità: l’abolizione del coacervo successorio. Questo concetto rimanda all’aggregazione fittizia delle donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi, ai legatari o a chiunque appartenga all’asse ereditario.

Di conseguenza, l’aliquota dell’imposta di successione viene calcolata, dal 2024, sul valore di questa combinazione fittizia. È essenziale sottolineare che l’imposta di successione prevede comunque delle esenzioni che possono cambiare a seconda del grado di parentela tra il defunto e l’erede: è proprio la vicinanza o meno a determinare l’aliquota.

Bisogna tenere presente che invece è rimasto invariato il coacervo donativo, cioè la “riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni compiute da donante anteriormente con il valore globale netto dei beni oggetto della donazione

È chiaro quindi che il modello di dichiarazione di successione è stato aggiornato e la nuova versione è già stata resa disponibile online. 

La recente manovra che ha modificato il modello di dichiarazione di successione 2024 non ha però toccato alcune imposte, tra cui:

  • imposte ipotecarie, applicata sugli atti che comportano un trasferimento di proprietà o la costituzione di diritti reali sugli immobili comune compravendita, donazione e successione. L’aliquota è al 2% sul valore dell’immobile e viene corrisposta una volta sola al momento del rogito o della voltura catastale.
  • imposte catastali, applicate a tutti gli atti che comportano una modifica ai dati catastali degli immobili. L’aliquota è all’1% e va corrisposta una tantum;
  • imposte di bollo, da applicare a diversi atti e documenti, tra cui quelli relativi a compravendite, successioni e volture catastali.
  • tributi speciali, spese accessorie relative a servizi resi dall’Agenzia delle Entrate, come il rilascio di atti o certificati e da corrispondere a seconda del servizio richiesto.

È opportuno sottolineare che usufruire dei benefici fiscali riservati alla successione o donazione della prima casa non preclude la possibilità di ottenere di nuovo i medesimi benefici in caso di acquisto di una prima casa.

In generale, ossia quando non si è in presenza di una prima casa, nel caso di donazioni di beni immobili o di un diritto reale immobiliare, è necessario corrispondere l’imposta ipotecaria pari a 2% del valore dell’immobile e l’imposta catastale con aliquota all’1% sul valore dell’immobile.

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