Chi paga il mutuo in caso di morte dell’intestatario del finanziamento
In linea generale, tutti i soggetti coinvolti nella successione sono tenuti a farsi carico in solido del pagamento delle rate residue del finanziamento. Tuttavia, possono esistere delle eccezioni, come in presenza di una polizza vita o di eredi che decidano di provvedere subito all’estinzione del finanziamento. È inoltre importante sapere che, una volta ereditato il mutuo, i nuovi intestatari possono approfittare di tutte le opzioni disponibili per i finanziamenti classici, come la surroga o la sostituzione.
Morte dell’intestatario e polizza vita
Il primo e più semplice scenario, per la gestione del mutuo dopo il decesso del titolare, è la verifica dell’esistenza di un’eventuale polizza vita. Se il precedente intestatario aveva infatti deciso di dotarsi di una copertura assicurativa, gli eredi non dovranno farsi carico delle rate mancanti del finanziamento.
Al decesso del titolare, infatti, sarà l’assicurazione a saldare il debito verso l’istituto di credito, riconsegnando poi l’immobile agli eredi non più gravato dallo stesso mutuo. Come facile intuire, si tratta della soluzione più rapida e indolore ed è proprio per questo che, al momento dell’accensione di un mutuo, le stesse banche consigliano sempre di dotarsi di una contestuale assicurazione.
Mutuo in successione con l’accollo da parte degli eredi
In caso gli eredi non fossero in grado di avvalersi dell’estinzione anticipata del finanziamento, l’unica possibilità è quella di procedere con la successione dello stesso mutuo. In altre parole, l’onere del pagamento delle rate verterà in solido su tutti gli eredi, secondo la procedura prevista dall’articolo 1273 del Codice Civile.
Se si opta per questa strada, è però utile sapere che:
- è necessario che vi sia l’accordo di tutti gli eredi;
- gli eredi si impegnano in un’obbligazione in solido rispetto alla banca, quindi sono tenuti tutti a corrispondere le rate del mutuo indipendentemente dalla loro quota di proprietà sull’immobile.
In merito alla seconda specifica, è indispensabile ribadire che l’istituto di credito non suddividerà le rate fra i singoli eredi in base alle loro quote, poiché queste ultime valgono solo per i rapporti interni fra gli stessi. Di solito viene nominato un erede che si impegna a versare le rate verso l’istituto di credito: sarà poi a questo soggetto che spetterà di raccogliere le relative porzioni dagli altri eredi e ad agire, anche legalmente, qualora questi non dovessero mantenere fede ai loro obblighi.
Naturalmente, l’accordo fra gli eredi deve essere testimoniato da un documento scritto, in questo caso l’accollo, che può essere effettuato dal notaio contestualmente al cambio di proprietà dell’immobile.



