Concessione edilizia, quando e come richiederla
La recente normativa D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 ha classificato tutte quelle che sono le materie e gli interventi da subordinare al rilascio del permesso di costruire. In particolare si specifica che è obbligatorio il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia. In particolare, si parla di ristrutturazione edilizia in tutti quei casi in cui l’intervento generi un manufatto in tutto o in parte diverso da quello originario e che intervenga sulla volumetria complessiva dell’edificio. Inoltre, per tutti quegli immobili ricadenti in zona A, si subordina al permesso di costruire ogni intervento in cui muti la destinazione d’uso. Per tutti gli immobili che sono sottoposti a vincolo ai sensi del D.L. 42/2004, il permesso di costruire deve essere in ogni caso richiesto per qualsiasi tipo di intervento. La normativa vigente lascia a discrezione delle Regioni la possibilità di assoggettare altre categorie di interventi al rilascio del permesso di costruire. Il permesso di costruire non deve essere richiesto per l’installazione di strutture in pvc, per tutti i modelli di copertura, di natura mobile e movibile, coperture di tettoie e terrazze e anche per tutte le strutture ad esse affini, che siano caratterizzate dalla natura temporanea e mobile. Inoltre, tutte le costruzioni rimovibili, quindi non ancorate al suolo, fanno parte della cosiddetta edilizia libera e quindi non richiedono il rilascio del permesso di costruire ma solo la presentazione della SCIA. Anche gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi volti alla rimozione di barriere architettoniche e le serre mobili stagionali sono interventi che non contemplano il rilascio di alcun titolo abilitativo. Il permesso di costruire o concessione edilizia viene rilasciato all’avente titolo dal responsabile del competente ufficio comune a cui è demandata tale funzione. Occorre che l’avente titolo o il proprietario presenti regolare domanda allo Sportello Unico per l’Edilizia. Tale domanda dovrà contenere l’attestazione di legittimazione, gli eventuali elaborati progettuali, una dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alla normativa vigente e altri eventuali elaborati del caso, come progetto di impianti o di smaltimento acque. L’amministrazione ha 60 giorni, che iniziano a decorrere dalla presentazione dell’istanza, per accogliere o rigettare la richiesta. In particolare, entro 10 giorni viene designato il Responsabile del procedimento e attivata l’istruttoria. Il responsabile in sede di istruttoria acquisisce tutti i pareri prescritti e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente. Eventualmente, il responsabile del procedimento può interrompere il termine ultimo di 60 giorni per richiedere all’interessato eventuali integrazioni o modifiche. In tal caso il termine ultimo per il rilascio, inizia a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. L’interessato deve, entro 15 giorni, presentare tutta la documentazione integrativa. Entro 60 giorni, il responsabile del procedimento si adopera per formulare una proposta di provvedimento che lo Sportello unico notifica all’interessato. Tale provvedimento viene poi adottato dal dirigente entro 30 giorni. Se la pubblica amministrazione, decorsi i termini, non si esprime vale la regola del silenzio assenso della pubblica amministrazione e il premesso di costruire si intende rilasciato.
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