GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Quando si parla di compravendita immobiliare, occorre sapere anche a quali adempimenti bisogna provvedere a seguito della firma dell’atto e che cosa comportano.
I primi tre adempimenti successivi alla compravendita immobiliare sono la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la contestuale trascrizione presso le Conservatorie dei Registri immobiliari, più la voltura catastale.
Questi tre adempimenti da alcuni anni si perfezionano contestualmente per via telematica, facendo ricorso alla compilazione del Modello Unico Informatico (MUI). La compilazione di questo modulo comporta che l’atto venga registrato, volturato al catasto e trascritto presso la Conservatoria competente dei Registri immobiliari. É il notaio che si occupa della procedura e di comunicare, attraverso la presentazione del MUI, l’avvenuta compravendita a tutti i soggetti interessati a vario titolo. Il cliente è dunque sollevato da ogni onere, se non quello di comunicare l’avvenuta compravendita al commercialista e all’amministratore di condominio. All’amministratore di condominio può essere consegnato il certificato di rogito, che come consuetudine viene rilasciato dal notaio. Al commercialista può essere consegnata la copia cartacea dell’avvenuta registrazione, trascrizione e voltura, rilasciata sempre dai notai.
La registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate è funzionale all’assolvimento delle imposte dovute la cui consistenza cambia a seconda che si acquisti da privati o imprese e a seconda che si tratti di prima o di seconda casa. In caso di acquisto di prima casa da privati, l’imposta di registro è il 2% sul valore catastale, mentre per la trascrizione e la voltura le imposte ipotecaria e catastale sono fisse ad Euro 50,00 ; per quanto riguarda la seconda casa, l’imposta di registro è il 9% sul valore catastale, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono pari ad Euro 200,00.
Quando si compra da impresa, l’atto è soggetto a Iva, che viene pagata al venditore, il quale è soggetto passivo dell’imposta; in tal caso, si versa un 4% quando è prima casa, un 10% quando è seconda casa e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono tutte e tre fisse, cioè tre volte 200 euro.
Il deposito nei Registri pubblici immobiliari è fondamentale in quanto rende l’atto di compravendita effettivo di fronte ai terzi.
Venendo, infine, alla voltura catastale occorre chiarire che la sua valenza è esclusivamente fiscale.
È la Conservatoria dei Registri immobiliari a far fede ai fini della proprietà, il Catasto serve a enucleare la possidenza fiscale di un immobile e, attraverso le rendite, conoscere la base imponibile per i pagamenti delle varie imposte che gravano sull’immobile, dall’Imu alla Tari. Sotto questo profilo, l’ufficio competente è il Catasto e non la Conservatoria.
Montanaro Group




