clicca per abilitare lo zoom
caricamento...
Nessun risultato
apri la mappa
vista Roadmap Satellitare Ibrido Terreno La mia posizione A schermo intero prev Il prossimo
Ricerca avanzata
Ricerca Avanzata
Abbiamo trovato 0 risultati. Tutti i risultati >
I tuoi risultati di ricerca

Donazione tra coniugi in regime di comunione dei beni: come funziona?

Pubblicato da MontanaroGroup sopra Giugno 3, 2025
0

Quello della donazione tra coniugi in regime di comunione dei beni è un tema giuridico delicato, poiché coinvolge sia la gestione del patrimonio familiare che determina delle precise conseguenze legali. Infatti, nonostante la comunione stretta fra i partner, il bene donato resta di proprietà esclusiva della parte che lo riceve. Ma come funziona questa particolare forma di donazione e in che modo può essere formalizzata

Come funziona la donazione al coniuge in comunione dei beni

La donazione tra coniugi in regime di comunione dei beni è un atto giuridico, attraverso il quale una delle parti trasferisce all’altra un diritto – come la proprietà di un bene, ad esempio un immobile – in modo esclusivo. Sebbene la comunione dei beni, regolata dagli articoli 177-179 del Codice Civile, implichi che i beni acquistati durante il matrimonio appartengano generalmente in egual misura ai coniugi, salvo le eccezioni previste, la donazione rappresenta un caso particolare

Come posso donare il 50% di un immobile al mio coniuge

Ma cosa succede se, anziché voler trasferire completamente la proprietà di un bene – ad esempio, un immobile -, i coniugi volessero procedere solo con una porzione dello stesso? Ad esempio, come avviene la donazione al 50% di un immobile tra moglie e marito?

In linea generale, questa tipologia di donazione è possibile quando il coniuge:

  • possiede delle quote esclusive sull’immobile, come quelle acquisite prima del matrimonio o tramite eredità;
  • purché non influiscano sulla comunione dei beni.

Affinché l’atto sia valido, sarà indispensabile:

  • fornire tutta la documentazione necessaria al notaio, come la documentazione relativa all’immobile, l’atto di provenienza – ad esempio, l’atto d’acquisto o di successione – i certificati catastali e la planimetria. Questo perché il notaio deve verificare che l’immobile non sia gravato da ipoteche, pignoramenti o altri vincoli;
  • procedere all’accettazione da parte del donatario, in base all’articolo 769 del Codice Civile, che richiede l’esplicita volontà del ricevente. L’accettazione è contestuale alla stipula dell’atto notarile;
  • registrare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate e trascriverlo nei registri immobiliari, affinché sia opponibile a terzi;
  • corrispondere l’imposta di donazione, calcolata in base al valore del bene e al grado di parentela, con una franchigia di esenzione fino a un milione di euro per i coniugi, come previsto dal D.Lgs. 346/1990. Sono inoltre dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa

Cosa non rientra nella comunione dei beni

Sono esclusi dalla comunione i beni:

  • posseduti prima del matrimonio, indipendentemente si tratti di beni mobili o immobili;
  • ricevuti in donazione dopo il matrimonio, come già specificato;
  • ricevuti in eredità, salvo che il testatore abbia espressamente disposto la loro inclusione nella comunione;
  • uso strettamente personale, quali capi d’abbigliamento, gioielli, strumenti di lavoro;
  • ottenuti a titolo di risarcimento dei danni, sia fisici che morali;
  • acquistati con il ricavato di beni personali, già esclusi dalla comunione.

Perché è sconsigliata la donazione di una casa

Prima di procedere alla donazione tra coniugi, è infine utile prendere in considerazioni le ragioni che potrebbero rendere questo trasferimento sconsigliato. Infatti, bisogna valutarne attentamente le implicazioni giuridiche, fiscali e pratiche. In particolare:

  • la donazione può essere revocata, ai sensi dell’articolo 803 del Codice Civile, per ingratitudine o per sopravvivenza di figli, pur trattandosi di casistiche rare tra i coniugi;
  • la donazione può essere contestata da legittimari, come i figli o gli eredi, se ritengono sia stata violata la loro quota di legittima, in base all’articolo 557 del Codice Civile;
  • gli immobili donati sono spesso più difficili da vendere sul mercato immobiliare, perché i potenziali acquirenti temono future azioni di riduzione da parte degli eredi legittimi;
  • possono sorgere complicazioni in caso di separazionedivorzio, poiché allo scioglimento della comunione dei beni, la presenza di un immobile donato potrebbe rendere più difficoltosa la divisione patrimoniale, soprattutto se non adeguatamente documentato.

 

 

lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

  • Ricerca Avanzata:

    Ricerca Avanzata
  • Tipologie Immobili:

  • Contatti:

    Via Val Trompia, 92/94, 00141 Roma RM || Piazza del Popolo 18, 00187 Roma RM || Piazza del Popolo 18, 00187 Roma RM

    06 94359133

    info@montanarogroup.it

Confronto immobili